Il Segretario Generale
AVVISA


dei contenuti del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, integrato dal Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.

Sospensione dei procedimenti.


L’art. 103 del DL 18/2020 ha stabilito che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi", pendenti al 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (inizialmente, era stata stabilita la data del 15 aprile 2020; la proroga è stata introdotta dal DL 23/2020).
Tale “periodo di sospensione” si applica sia allo svolgimento dei procedimenti avviati su "istanza di parte", che ai procedimenti avviati "d'ufficio" da questa amministrazione.
Pertanto, tutti i procedimenti in essere al 23 febbraio, iniziati e non conclusi, nonché i procedimenti amministrativi avviati dopo il 23 febbraio e non ancora terminati, sono

sospesi fino al 15 maggio 2020.


Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento possono essere ulteriormente sospesi dall'ufficio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.


Titoli abilitativi.


Il comma 2 dell'art. 103 del DL 18/2020 proroga la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.
Se questi provvedimenti hanno una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano tutti la loro validità fino al 15 giugno 2020. La nuova scadenza di tali provvedimenti, quindi, diventa il 15 giugno (sia per quelli con scadenza 31 gennaio, che per quelli in scadenza dal 15 aprile, che per quelli in scadenza nel periodo intermedio).


Documenti di riconoscimento.


L'art. 104 del DL 18/2020 proroga la validità dei documenti di riconoscimento. L'articolo prevede che la validità "ad ogni effetto" dei documenti di riconoscimento e di identità (carta di identità cartacea ed elettronica) di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000 e smi, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) sia prorogata per tutti al 31 agosto 2020. Ai fini dell'espatrio, la validità del documento resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Pisticci, 27 aprile 2020

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Gerardi


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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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